Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Parimente, trascorso il termine stabilito per la denunzia dei trasferimenti in caso di morte, e per quella resa necessaria dalla verificazione di condizione sospensiva, di eseguimento di contratti o di trasferimenti condizionati o di riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', come pure trascorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi d'usufrutto per la presa di possesso di Benefizi o Prebende d'ogni specie, nessun interessato potra' agire in giudizio senza enunciare il luogo e data della eseguita denunzia.
tolto: Ove sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, dovra' eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento.
tolto: Cessera' l'obbligo della suddetta enunciazione, trascorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente Legge per le tasse o penali esigibili, nei casi suddetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art100 · fonte del testo
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