Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1911 al 22 dicembre 2008. 518 parole tolte, 21 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,aggiunto: Regolamento-art. 86tolto: .
tolto: Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti articoli 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80, sono inoltre solidalmente tenuti verso l'amministrazione dello Stato per il pagamento delle tasse di registro:
tolto: Legge 14 luglio 1887, n. 4702, art. 20.
tolto: 1° Per le tasse dovute sugli atti della natura di quelli specificamente designati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalita' della registrazione.
tolto: Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprieta' che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti di appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'erario nazionale e dei particolari che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salvo per la parte di tassa dovuta dallo Stato il disposto dell'art. 145. Si avra' per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni;
tolto: Legge 11 gennaio 1880, n. 5430 - Legge 29 giugno 1882, n. 835.
tolto: 2° Per le tasse sugli originali delle sentenze, dei decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari pei quali vennero mantenute le tasse di registro, nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze, dei decreti, provvedimenti ed altri atti, di che sopra, e i rispettivi loro procuratori, nonche' le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime;
tolto: Legge 11 gennaio 1880, n. 5430 - Legge 29 giugno 1882, n. 835.
tolto: 3° Per le tasse dovute sui decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e per le tasse dovute su queste sentenze, le parti che richiedono la emanazione del decreto o provvedimento, o i loro procuratori;
tolto: 4° Per le tasse sui trasferimenti di beni per causa di morte, ciascuno degli eredi per la totalita' delle tasse medesime, salvo il regresso; i legatari in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti, ed i donatari per le liberalita' per causa di morte;
tolto: 5° Per la tassa sul passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie, l'investito del benefizio o della cappellania, i suoi eredi o aventi causa;
tolto: 6° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizioni sospensive, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta la verificazione della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;
tolto: 7° Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', coloro che consolidano l'usufrutto con la proprieta', i loro eredi od aventi causa;
tolto: 8° Per le tasse dovute sui testamenti e sugli atti di ultima volonta', gli eredi, legatari, loro tutori o curatori, amministratori od esecutori testamentari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art86 · fonte del testo
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