Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 437 parole tolte, 21 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,aggiunto: Regolamento-art. 74tolto: .
tolto: Gli atti per scrittura privata della natura di quelli specificamente designati per una tassa fissa, proporzionale o graduale dall'annessa tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dalla presente legge, debbono essere denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data.
tolto: I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte, e le rinnovazioni, continuazioni o prolungamenti delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, debbono essere registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione, continuazione o prolungamento ebbero principio d'esecuzione.
tolto: Per gli atti fatti all'estero, quando contengono trasmissioni di proprieta', uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitu', ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimente situati nello Stato, la registrazione deve essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono fatti in Europa, od entro mesi diciotto se fuori d'Europa.
tolto: Sono comprese fra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regi consoli, per cui e' obbligatoria la registrazione entro il termine stabilito di sei mesi o di mesi diciotto quando ne deriva alcuna delle trasmissioni o obbligazioni accennate in questo articolo relativamente ad immobili situati nello Stato.
tolto: Le sentenze proferite dai tribunali esteri saranno denunziate e registrate unitamente al provvedimento della corte o del tribunale del Regno che rese esecutoria la sentenza estera, per cura del cancelliere della corte o del tribunale.
tolto: Tutti gli altri atti provenienti dall'estero e quindi eziandio fatti sotto qualunque forma nello Stato, non che le obbligazioni chirografarie e le quietanze e ricevute indicate nel terz'ultimo capoverso del successivo art. 148 e i documenti d'ogni specie che non siano specificamente indicati dal presente titolo o nella parte prima dell'annessa tariffa, quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare la inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici di cui ai numeri 2 e 4 del precedente art. 73, debbono essere registrati a cura di coloro che vi hanno interesse prima di produrli in giudizio o prima di farne le accennate inserzioni.
tolto: L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo e' solidale quanto alle scritture private e quanto ai contratti verbali ed agli atti esteri da registrarsi in un termine fisso fra tutte le parti contraenti; quanto agli atti e documenti, ed alle sentenze dei tribunali esteri, fra tutte le parti interessate. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art74 · fonte del testo
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