Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 106 parole tolte, 21 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Leggi 13 settembre 1874, n. 2076,aggiunto: Regolamento-art. 24tolto: , e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 1.
tolto: Se il valore dichiarato e' riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio al giorno del trasferimento, l'amministrazione potra' chiederne la stima, purche' lo faccia nel termine di giorni novanta dal seguito pagamento.
tolto: Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potra' essere richiesta dall'amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.
tolto: I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte d'uffizio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art24 · fonte del testo
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