Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 66, legge 25 maggio 1879, n. 4900 e art. 13 annessa tariffa.

[2]Le copie di cui al precedente articolo saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

[3]Le scritture private autenticate dal notaro verranno restituite alle parti dopo che a cura del notaro saranno state registrate.

[4]Gli ufficiali del registro conserveranno le copie, consegnate per la registrazione, secondo le norme determinate dal regolamento.

[5]Trascorsi due anni le copie accennate nel precedente capoverso saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

[6]Gli originali degli atti presentati per essere registrati, dopo seguita la registrazione, saranno restituiti al richiedente la formalita'.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art67 · fonte del testo

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