Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1922 al 22 dicembre 2008. 234 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,art. 65.aggiunto: Regolamento-art. 66
tolto: La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli atti o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alle formalita', secondo le speciali disposizioni della presente legge.
tolto: Nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti dovranno essere registrati, sara' indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalita', la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato, il sunto circostanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti, il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i corrispettivi su cui le tasse devono essere liquidate, e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.
tolto: I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.
tolto: I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnarne all'uffizio di registro una copia certificata conforme.
tolto: Parimente una copia certificata conforme dal richiedente la formalita' sara' consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengono contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscono obbligazioni od estinzione di obbligazioni.
tolto: E' fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art66 · fonte del testo
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