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[1]Legge 13 settembre, 1874, n. 2076, art. 54.

[2]((Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato gia' sottoposto a tassa proporzionale di registro... tassa fissa L. 3.))

Testo in vigore dal 5 marzo 1902 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1902

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 5 marzo 1902. 65 parole tolte, 32 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredita' composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.

tolto: Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero, la deduzione avra' luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditarioaggiunto: Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato gia' sottoposto a tassa proporzionale di registro... tassa fissa L. 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art55 · fonte del testo

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