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[1]Legge 13 settembre, 1874, n. 2076, art. 54.

[2]I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredita' composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.

[3]Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero, la deduzione avra' luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 5 marzo 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art55 · fonte del testo

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