Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 27, e 26 luglio 1896, n. 341, art. 10.

[2]Le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario. Giusta il risultato delle medesime si fara' luogo a supplemento o a restituzione di tassa.

[3]Le spese del giudizio, sommariamente tassate dal presidente del tribunale, saranno a carico dell'erario o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccedera' o superera', rispettivamente, l'ottavo od il quarto, di cui all'art. 24.

[4]Nessun compenso e' dovuto ai periti che per qualsiasi causa non abbiano esaurito il mandato, e cio' indipendentemente dalla responsabilita' che essi possano avere incontrata.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art28 · fonte del testo

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