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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 146.
[2]Salva l'applicazione delle tasse a norma dell'art. 47 sulle enunciazioni fatte negli atti presentati alla registrazione, o giusta il successivo art. 64 rispetto alle sentenze da esso articolo designate, le convenzioni verbali, le quali non siano della natura di quelle che l'art. 74 assoggetta a registrazione entro un termine fisso, sono esenti in modo assoluto dalla detta formalita', qualunque sia l'uso che occorra di farne.
Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008
