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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 132.

[2]L'ingiunzione e' eseguibile quindici giorni dopo la sua intimazione.

[3]Contro l'ingiunzione, il debitore a cui non piacesse di reclamare in via amministrativa, puo' provvedersi in via giudiziaria, mediante atto di opposizione da notificarsi all'uffizio che emise l'ingiunzione.

[4]L'atto di opposizione non sospende l'obbligo di pagarle tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'atto di opposizione sia notificato all' ufficio del registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art135 · fonte del testo

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