Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 90 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,art. 132.
tolto: L'ingiunzione e' eseguibile quindici giorni dopo la sua intimazione.
tolto: Contro l'ingiunzione, il debitore a cui non piacesse di reclamare in via amministrativa, puo' provvedersi in via giudiziaria, mediante atto di opposizione da notificarsi all'uffizio che emise l'ingiunzione.
tolto: L'atto di opposizione non sospende l'obbligo di pagarle tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'atto di opposizione sia notificato all' ufficio del registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo.aggiunto: Regolamento-art. 135 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art135 · fonte del testo
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