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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 131.

[2]Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'amministrazione del registro, e' l'ingiunzione.

[3]L' ingiunzione consiste nell' ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro quindici giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate.

[4]L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed e' intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, o al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenta.

[5]L'intimazione e' fatta per mezzo d'usciere, il quale ne stendera' relazione sulla ingiunzione originale.

[6]Per l'intimazione ai debitori di ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla ordinaria procedura civile per le citazioni.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 1 febbraio 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art134 · fonte del testo

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