Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 113; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 4, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]I notari, i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertori al ricevitore del registro del rispettivo distretto.

[3]Il ricevitore apporra' il visto al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

[4]La presentazione dei repertori dovra' farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di sei lire per ogni dieci giorni di ritardo. Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena. Questa pena sara' applicata ai notari, ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, ai cancellieri ed agli uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepassera' il mese.

[5]Se il ritardo sara' piu' lungo di un mese, il notaio, il segretario, delegato o capo d' amministrazione o stabilimento pubblico, il cancelliere o l'usciere che se ne rendera' colpevole incorrera' nella pena prescritta pel ritardo di un mese, e potra' inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

[6]Appena scorso il mese, il ricevitore del registro dovra' denunziare il caso al procuratore del Re, il quale provochera' dall'autorita' competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

[7]Il ricevitore sara' tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertori che gli verranno consegnati. 123

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

1

Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

2

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

3

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Testo in vigore dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1897

1897oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 24 dicembre 1921 — 22 dicembre 2008per 87 anni
  3. 14 aprile 1911 — 24 dicembre 1921per 11 anni
  4. 21 giugno 1910 — 14 aprile 1911per 10 mesi
  5. 19 luglio 1907 — 21 giugno 1910per 3 anni
  6. 6 ottobre 1904 — 19 luglio 1907per 3 anni
  7. 8 dicembre 1902 — 6 ottobre 1904per un anno
  8. 17 giugno 1901 — 8 dicembre 1902per un anno
  9. 26 novembre 1900 — 17 giugno 1901per 7 mesi
  10. 18 marzo 1898 — 26 novembre 1900per 3 anni
  11. 10 luglio 1897 — 18 marzo 1898testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 17 giugno 1901

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

    Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art116 · fonte del testo

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