Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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11 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1921 al 22 dicembre 2008. 327 parole tolte, 23 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,art. 110, con le modificazioni derivanti dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, art. 4; 29 giugno 1882, n. 835, art. 5; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 4 e 7, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.aggiunto: Regolamento-art. 113
tolto: I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture, ed i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, terranno uno speciale repertorio a colonne, sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data:
tolto: 1. I notari, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, nonche' le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'art. 1323 del codice civile;
tolto: 2. I cancellieri giudiziari, tutti gli atti, le sentenze, decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma questa legge, debbono essere registrati a termine fisso;
tolto: 3. Gli uscieri, tutti gli atti del loro uffizio soggetti registrazione;
tolto: 4. I segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 73, n. 4. Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano piu' funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terra' un solo repertorio.
tolto: Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo art. 114, s'incorrera' nella pena di lire 6, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio.
tolto: Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art113 · fonte del testo
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