Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 1902 al 6 ottobre 1904. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 110, con le modificazioni derivanti dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, art. 4; 29 giugno 1882, n. 835, art. 5; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 4 e 7, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture, ed i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, terranno uno speciale repertorio a colonne, sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data:

[3]1. I notari, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, nonche' le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'art. 1323 del codice civile;

[4]2. I cancellieri giudiziari, tutti gli atti, le sentenze, decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma questa legge, debbono essere registrati a termine fisso;

[5]3. Gli uscieri, tutti gli atti del loro uffizio soggetti registrazione;

[6]4. I segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 73, n. 4. Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano piu' funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terra' un solo repertorio.

[7]Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo art. 114, s'incorrera' nella pena di lire 6, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

[8]Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti. 1235

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

1

Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

2

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

3

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

5

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Testo in vigore dal 8 dicembre 1902 al 6 ottobre 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1897

1897oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 24 dicembre 1921 — 22 dicembre 2008per 87 anni
  3. 14 aprile 1911 — 24 dicembre 1921per 11 anni
  4. 21 giugno 1910 — 14 aprile 1911per 10 mesi
  5. 19 luglio 1907 — 21 giugno 1910per 3 anni
  6. 6 ottobre 1904 — 19 luglio 1907per 3 anni
  7. 8 dicembre 1902 — 6 ottobre 1904per un anno
  8. 17 giugno 1901 — 8 dicembre 1902per un anno
  9. 26 novembre 1900 — 17 giugno 1901per 7 mesi
  10. 18 marzo 1898 — 26 novembre 1900per 3 anni
  11. 10 luglio 1897 — 18 marzo 1898testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1902

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

    Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art113 · fonte del testo

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