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[1]Per la circolazione e negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, e comunque la negoziazione di questi titoli non possa operarsi colla semplice tradizione, ovvero i titoli sieno emessi a nome di Societa' non peranco costituite, e' dovuta una tassa annuale nella misura di lire una per ogni migliaio di lire. Sono eccettuati da questa disposizione i libretti e le ricevute di che nell'articolo 21, n. 29, della presente Legge, le cambiali ed i recapiti di commercio di che all'articolo 4, i biglietti indicati nel precedente articolo 62, i titoli dei Debito Pubblico dello Stato, i buoni del Tesoro e le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre Societa' cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finche' il capitale sociale non superi le lire 50 mila. 3
[2]Sono parimente esenti da questa tassa le azioni e le obbligazioni delle Societa' estere ammesse a fare operazioni nel Regno, e le cartelle di credito fondiario italiano, per le quali e' provvisto colla prestazione dei centesimi 15 per cento annui, a forma della Legge 14 giugno 1866, n. 2983.
[3]La tassa sara' liquidata sul valore dei titoli al corso medio di Borsa dell'anno precedente, o di quel minor tempo da cui dati l'emissione, detratte le somme che di semestre in semestre si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.
[4]Quando si tratti di titoli non quotati alla Borsa nell'anno precedente, o nel minor tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa si fara' in base di un certificato peritale di un Sindacato di pubblici Mediatori presso una delle Borse di commercio del Regno, e quando questo non venga esibito nel termine di giorni 20 dall'intimazione, si fara' sul loro valore nominale, salva la detrazione predetta.
[5]La frazione di un migliaio che risultasse dall'addizione complessiva del valore dei singoli titoli sara' considerata come un migliaio completo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1888, n. 5515
3La L. 12 luglio 1888, n. 5515 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La tassa di negoziazione delle cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli, e quella per le anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, di' che negli articoli 68 e 75 della legge 13 settembre 1874, N. 2077, e nell'articolo 16 della legge 14 luglio 1887, N. 4702, come pure le tasse, di che negli articoli 13 della legge 8 giugno 1874, N. 1947, titolo 2, e 65 della detta legge 13 settembre 1874, N. 2077, sono portate da una lira ad una lira e mezza per mille, oltre l'aumento di due decimi".
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2010
