Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Vi sara' prescrizione delle tasse, sovratasse e multe dei precedenti due articoli: Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse gia' determinate e per la domanda di restituzione di tasse gia' pagate; Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa, per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.
tolto: L'azione pel conseguimento della sovratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrivera' nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.
tolto: Le altre pene si prescriveranno entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.
tolto: Per l'esazione coattiva di queste tasse e delle relative penalita' sara' applicata la disposizione del successivo articolo 74.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art67 · fonte del testo
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