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[1]Sul prodotto lordo quotidiano dei teatri e luoghi chiusi, in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, di che nell'articolo 32 della Legge di pubblica sicurezza, allegato B della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per prezzo d'ingresso, sedie, loggie, palchi, ecc., e sullo ammontare degli abbuonamenti e de' fitti di sedie, palchi e simili, sara' pagata una tassa del 10 per cento in compenso di quella del bollo che potrebbe essere apposto ai biglietti d'ingresso o ai fogli comprovanti gli abbuonamenti o gli affitti suddetti.

[2]Il pagamento delle tasse sara' eseguito dall'impresario, appaltatore, o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle norme e cautele stabilite con Regolamento approvato per Decreto Reale.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art63 · fonte del testo

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