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[1]La tassa di bollo e' dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nella presente Legge, come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.
[2]Essa e' parimente dovuta in caso d'uso sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo unicamente perche' non assoggettati a tale formalita' dalle Leggi anteriori, o perche' fatti in luoghi nei quali niuna tassa di bollo era in vigore.
[3]Per l'applicazione della tassa di bollo, sotto la denominazione di carta s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
