Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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4 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1887 al 16 dicembre 2010. 1414 parole tolte, 10 parole aggiunte in 64 capoversi.
tolto: Per gli atti e scritti compresi in quest'articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potra' essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del visto per bollo a norma delle disposizioni del titolo primo, purche' non siano per anche muniti di firma delle parti, ne' questa sia cancellata, o in altro modo alterata.
tolto: I registri, repertori e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalita' del bollo in ciascun foglio, e il pagamento della tassa dovra' precedere qualsiasi scritturazione.
tolto: I biglietti non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti per lotterie e tombole, prima che venga eseguita la estrazione.
tolto: § 1.
tolto: Saranno soggetti alla tassa di un centesimo qualunque sia la dimensione della carta:
tolto: 1. Le bollette o quietanze di pagamento dei dazi di consumo a chiunque appartengano, tenuti in economia od appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio per pagamenti inferiori a lire una.
tolto: § 2.
tolto: Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque qualunque sia la dimensione della carta:
tolto: 2. Le bollette o quietanze di che al precedente numero 1 per pagamenti non inferiori a lire una;
tolto: 3. Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengano;
tolto: 4. Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico e che non siano gia' indicati dal numero 12 del presente articolo, esclusi pero' gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle Autorita' provinciali o comunali e delle Camere di commercio, quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale della Provincia, della Comunita' e della Camera di commercio;
tolto: 5. I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocita';
tolto: 6. Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole o lotterie debitamente autorizzate;
tolto: 7. Le quietanze o ricevute ordinarie specificate nel precedente articolo 13, le quali abbiano l'importare di lire 10 o piu', o contengano quietanza senza specificare la somma.
tolto: § 3.
tolto: Saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci senza riguardo alla dimensione della carta:
tolto: 8. Le bollette per quietanze non ordinarie e che non si riferiscano a pagamento di dazi o contribuzioni, rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, e degli altri Corpi amministrati od Enti morali, quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa;
tolto: 9. I mandati od assegni a pagare sulle Casse delle Banche o degli Istituti di credito (cheques), a qualunque somma ascendano;
tolto: 10. Il libro giornale, il libro degl'inventari che a norma delle disposizioni del Codice di commercio sono tenuti dai Banchieri, Manifattori, Commercianti, Armatori, dagli Istituti di credito e dalle Societa' industriali e commerciali; i giornali nautici tenuti dai Capitani di marina mercantile; ed i libri in genere che possano far prova in giudizio, tenuti dagli Spedizionieri, Commissionari e dalle persone autorizzate a tener casa di pegno a norma dei Regolamenti rispettivi;
tolto: 11. I libri di contabilita' che possono far prova in giudizio, tenuti dagli Impresari o Appaltatori di lavori, forniture, trasporti o servizi di ogni natura.
tolto: § 4.
tolto: Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta senza riguardo alla dimensione della carta:
tolto: 12. Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, si' giudiziaria che volontaria, ancorche' non contengano sottoscrizione;
tolto: 13. I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza e quelli relativi allo stato e alla condizione delle persone;
tolto: 14. Gli estratti dei registri, gli assensi, le dichiarazioni, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle Autorita' di pubblica sicurezza;
tolto: 15. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano alle Autorita' ed Uffici governativi ed alle pubbliche Amministrazioni, salvo il disposto dal §, 5, n. 32, di questo articolo;
tolto: 16. I mandati di pagamenti spediti dalle Amministrazioni comunali, provinciali e dagli altri Corpi amministrati o Enti morali per somme eccedenti le lire 30;
tolto: 17. I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorieta', certificati, affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto, si' per originale che per copia, riguardante lo Stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e di autorizzazione, di cui al n. 38 del presente articolo;
tolto: 18. I registri dello Stato civile, cioe' quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli Ufficiali dello Stato civile, che per quelli che sono depositati nelle Cancellerie dei Tribunali;
tolto: 19. Le copie od estratti dei libri dello Stato civile da chiunque tenuti;
tolto: 20. I repertori che per Legge sono obbligati di tenere i Notai ed altri pubblici Ufficiali, esclusi quelli dell'ordine giudiziario;
tolto: 21. I libri delle operazioni che, a norma del numero 2 dell'articolo 46 del Codice di commercio, debbono tenere gli Agenti di cambio, Sensali o altri pubblici Mediatori;
tolto: 22. I registri delle produzioni, quelli per la trascrizione dei ricorsi e provvedimenti di cui all'articolo 50 del Codice di procedura civile, e i fogli di udienza tenuti dai Cancellieri dei Tribunali collegiali;
tolto: 23. I registri degli Uffici di conservazione delle ipoteche, cioe' registro generale d'ordine e quelli delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni;
tolto: 24. Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle Provincie, delle Comunita' ed altri Corpi amministrati, che debbono essere muniti del visto o dell'approvazione dell'Autorita' superiore;
tolto: 25. I registri che, in forza della Legge e dei Regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere i Proprietari ed Impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;
tolto: 26. I registri che gli Albergatori, i Locandieri ed altri simili esercenti, a termini delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per iscrivere le persone a cui somministrano alloggio;
tolto: 27. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni ed obbligazioni, delle quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle Societa' anonime ed in accomandita per azioni, e delle Societa' e Compagnie di che nel titolo 2° della Legge 8 giugno 1874, n. 1947, ed ogni altra sorta di carta anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze titoli, quietanze e ricevute parziali;
tolto: 28. I titoli del Debito Pubblico dello Stato.
tolto: § 5.
tolto: Saranno soggetti alla tassa di una lira senza riguardo alla dimensione della carta:
tolto: 29. I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalita' dei bastimenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio;
tolto: 30. Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell'articolo 29 della presente Legge;
tolto: 31. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via;
tolto: 32. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei Conti, alla Corte di Cassazione ed al Consiglio di Stato;
tolto: 33. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte, quando contengono contratti;
tolto: 34. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti ed i processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile;
tolto: 35. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni contratto concernente il traffico marittimo;
tolto: 36. Le copie degli atti di protesto cambiario.
tolto: § 6.
tolto: Saranno soggetti alla tassa di lire due senza riguardo alla dimensione della carta:
tolto: 37. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l'involto esibito dal testatore non sia munito del bollo competente;
tolto: 38. Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate al numero 22 del precedente articolo, quando non voglia farsi uso della carta filigranata.
tolto: § 7.
tolto: Saranno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta:
tolto: 39. Gli originali degli atti di protesto cambiario.
tolto: § 8.
tolto: Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell'art. 10:
tolto: Cioe':
tolto: fino a decimetri quadrati 14............ L. 0.50 da 14 a 20..................... » 1. » da 20 a 30..................... » 2. » per ogni maggior dimensione............ » 4. » 40. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degl'Ingegneri, Architetti, Misuratori e Periti;
tolto: 41. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei Liquidatori e Ragionieri.
tolto: § 9.
tolto: Saranno soggetti alle tasse graduali stabilite dall'articolo 4.
tolto: 42. Le cambiali ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art20 · fonte del testo
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