Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 1 febbraio 1907. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 8.

[2]Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sara', in ogni caso, aggiunto alla media triennale o quinquennale degli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in piu' di quello o quelli effettivamente goduti.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 1 febbraio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art86 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari