Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1909 al 1 ottobre 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 14 aprile 1864, ar. 17; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 13).

[2]Quando la media non supera le lire duemila, la pensione sara' eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

[3]Se la media supera quella somma, la pensione sara' eguale a un quarantesimo sopra le prime lire duemila, e ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

[4]Pero' per gli ufficiali dell'esercito attivo permanente sottoindicati, e pei farmacisti militari, la pensione sara' liquidata secondo la seguente tabella:

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

[6]((Per gli ufficiali della R. marina sottoindicati la pensione sara' liquidata secondo la seguente tabella:

[7]Tabella delle frazioni da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della R. marina.

[8]Parte di provvedimento in formato grafico)) . 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1909, n. 375

9

La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le pensioni per ferite o infermita' contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi Corpo appartenga l'ufficiale". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".

Testo in vigore dal 15 luglio 1909 al 1 ottobre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1907 al 15 luglio 1909. 35 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Per gli ufficiali della R. marina sottoindicati la pensione sara' liquidata secondo la seguente tabella:

aggiunto: Tabella delle frazioni da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della R. marina.

aggiunto: Parte di provvedimento in formato grafico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 giugno 1909, n. 375

    La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le pensioni per ferite o infermita' contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi Corpo appartenga l'ufficiale". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art74 · fonte del testo

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