Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1919 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.
Abrogato dal 8 ottobre 1919
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Articolo abrogato dal regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.
Abrogato dal 8 ottobre 1919
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1919 al 8 ottobre 1919.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Nella tabella annessa all'articolo 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' soppressa la colonna 3 riflettente i carabinieri Reali e nella colonna 1, dopo le parole: «stato maggiore», sono aggiunte le parole: «carabinieri Reali»".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art74 · fonte del testo
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