Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1918 al 10 giugno 1952. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 14 aprile 1864, art. 31 (testo unico, art. 70).

[2]Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno, se lascia trascorrere piu' d'un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sara' ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

[3]I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione. 18 19

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598

18

Il Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e' esteso a due anni agli effetti della liquidazione delle pensioni di guerra; e decorrere dalla trascrizione dell'atto di decesso nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione d'irreperibilita' al Comune competente, secondo che il militare sia morto o scomparso in campagna di guerra". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 24 maggio 1915 tranne quella dell'art. 1, che sara' applicabile soltanto a favore di vedove passate a nuovo matrimonio non prima del decimoquinto giorno dalla pubblicazione del presente decreto e salvo le altre eccezioni espressamente stabilite".

Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726

19

Il Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e' esteso a due anni per la liquidazione delle pensioni di guerra, e decorre non prima della data della conclusione della pace; ovvero, quando sia piu' favorevole per gli interessati, dalla trascrizione dell'atto di decesso del militare nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune competente".

Testo in vigore dal 15 dicembre 1918 al 10 giugno 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1918

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1916 al 15 dicembre 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726

    Il Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e' esteso a due anni per la liquidazione delle pensioni di guerra, e decorre non prima della data della conclusione della pace; ovvero, quando sia piu' favorevole per gli interessati, dalla trascrizione dell'atto di decesso del militare nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune competente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art182 · fonte del testo

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