Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 13 dicembre 1916. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 14 aprile 1864, art. 31 (testo unico, art. 70).

[2]Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno, se lascia trascorrere piu' d'un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sara' ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

[3]I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 13 dicembre 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art182 · fonte del testo

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