Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1919 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge i4 aprile 1864, art. 23 e 24.

[2]La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne dell'impiegato, in virtu' degli articoli 104, 105 e 109 sara' uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito o padre rispettivo.

[3]Se questo ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, sara' uguale alla meta' del massimo della pensione, calcolata sulla media degli stipendi, qualunque sia la durata dei servizi resi dall'impiegato.

[4]In quest'ultimo caso, la pensione sara' dovuta ancorche' non fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ne' fosse nata prole di matrimonio piu' recente. 23

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

23

Il Regio D.L. 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono abrogati per cio' che riguarda gli impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Sono pure abrogate per gl'impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 ottobre 1919 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1919

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono abrogati per cio' che riguarda gli impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Sono pure abrogate per gl'impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art110 · fonte del testo

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