Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Legge i4 aprile 1864, art. 23 e 24.

[2]La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne dell'impiegato, in virtu' degli articoli 104, 105 e 109 sara' uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito o padre rispettivo.

[3]Se questo ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, sara' uguale alla meta' del massimo della pensione, calcolata sulla media degli stipendi, qualunque sia la durata dei servizi resi dall'impiegato.

[4]In quest'ultimo caso, la pensione sara' dovuta ancorche' non fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ne' fosse nata prole di matrimonio piu' recente.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art110 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari