Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata insino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art91 · fonte del testo

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