Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non e' computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in aspettazione di giudizio se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
tolto: Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari con ferma di sei anni dovranno prestare, sotto le armi, tanto tempo di servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e i militari con ferma di minore durata saranno trasferiti di classe di leva computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a cinque mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art89 · fonte del testo
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