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[1]((I gradi e i soldi del Corpo della guardia di finanza, e le pensioni dei tenenti, sottotenenti, sottufficiali e guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

[2]Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.

[3]Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1886, n. 3343.

[4]Il trattamento di riposo degli ispettori superiori, degli ispettori e dei sotto-ispettori e' regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi pero' potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quand'abbiano raggiunto i sessant'anni di eta'.

[5]Il Governo ha facolta' di collocare a riposo d'autorita' gl'ispettori superiori, ispettori e sotto-ispettori che abbiano compiuto i sessant'anni di eta', ed i tenenti, sotto-tenenti, sott'ufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti 50.

[6]Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorita' o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado nonche' i sott'ufficiali e le guardie, che, pur non raggiungendo i prescritti limiti di eta', siano resi inabili a continuare il servizio per infermita', debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1896

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896. 39 parole tolte, 144 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: (Articolo 21 della legge 8 aprile 1881 n. 149, articolo 7 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754, articolo 9 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

I gradi e i soldi del tolto: corpo aggiunto: Corpo della guardia di finanzaaggiunto: , e le pensioni dei tolto: sottoufficiali e delle aggiunto: tenenti, sottotenenti, sottufficiali e guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli ufficiali aggiunto: di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.

aggiunto: Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1886, n. 3343.

Il trattamento di riposo tolto: agli ufficiali aggiunto: degli ispettori superiori, degli ispettori e dei sotto-ispettori e' regolato dalla legge sulle pensioni tolto: per gli impiegati civili aggiunto: degli impiegati civili. Essi pero' potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quand'abbiano raggiunto i sessant'anni di eta'.

aggiunto: Il Governo ha facolta' di collocare a riposo d'autorita' gl'ispettori superiori, ispettori e sotto-ispettori che abbiano compiuto i sessant'anni di eta', ed i tenenti, sotto-tenenti, sott'ufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti 50.

aggiunto: Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorita' o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado nonche' i sott'ufficiali e le guardie, che, pur non raggiungendo i prescritti limiti di eta', siano resi inabili a continuare il servizio per infermita', debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art21 · fonte del testo

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