Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896. Leggi il testo vigente →

[1](Articolo 21 della legge 8 aprile 1881 n. 149, articolo 7 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754, articolo 9 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

[2]I gradi e i soldi del corpo della guardia di finanza e le pensioni dei sottoufficiali e delle guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

[3]Gli ufficiali sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.

[4]Il trattamento di riposo agli ufficiali e' regolato dalla legge sulle pensioni per gli impiegati civili.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art21 · fonte del testo

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