Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1924

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. 193 parole tolte, 15 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito, oltre quello di cui ciascun professore e' ordinario o straordinario.

tolto: Il secondo insegnamento puo' essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa, secondo i criteri dell'art. 29-ter.aggiunto: Testo unico-art. 28-bis

tolto: In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potra' essere inferiore a sei.

tolto: Per il secondo insegnamento sara' corrisposto un assegno di L. 6000 annue ai professori ordinari e di L. 4000 agli straordinari.

tolto: Per i professori che siano deputati o senatori il secondo insegnamento non potra' essere costituito che dal corso di esercitazioni sulla loro materia.

tolto: Per i professori di materie sperimentali, che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento.

tolto: Lo stesso assegno di cui al presente articolo sara' corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessita' di almeno sei ore settimanali.

tolto: In tal caso, come in quello considerato nel comma precedente non si puo' conferire ai professori altro insegnamento retribuito.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: L'assegno di cui al presente articolo non e' valutabile agli effetti della pensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1923, N. 2102

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art28bis · fonte del testo

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