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[1]((I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito, oltre quello di cui ciascun professore e' ordinario o straordinario.

[2]Il secondo insegnamento puo' essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa, secondo i criteri dell'art. 29-ter.

[3]In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potra' essere inferiore a sei.

[4]Per il secondo insegnamento sara' corrisposto un assegno di L. 6000 annue ai professori ordinari e di L. 4000 agli straordinari.

[5]Per i professori che siano deputati o senatori il secondo insegnamento non potra' essere costituito che dal corso di esercitazioni sulla loro materia.

[6]Per i professori di materie sperimentali, che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento.

[7]Lo stesso assegno di cui al presente articolo sara' corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessita' di almeno sei ore settimanali.

[8]In tal caso, come in quello considerato nel comma precedente non si puo' conferire ai professori altro insegnamento retribuito.

[9]L'assegno di cui al presente articolo non e' valutabile agli effetti della pensione)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

33

La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Testo in vigore dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art28bis · fonte del testo

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