Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1922 al 10 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti ne' assistenti; per esse si puo' pero' disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove e' impartito l'insegnamento obbligatorio piu' affine.

[3]19 26 31 32 34

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

19

Il D.L. Luogotenenziale 27 giugno 1918, n. 976, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente delle cattedre di materie complementari".

26

Il Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa, fino a compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".

31

Il Regio D.L. 1 settembre 1920, n. 1339, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, nel modificare l'art. 3 del Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel R. decreto 8 luglio 1919, n. 1356 sono prorogate al 30 giugno 1921 salvo la disposizione di cui all'ultima parte del secondo periodo dell'art.1 del precitato decreto. Ove, pertanto, per qualsiasi ragione rimanga scoperto alcuno dei posti in soprannumero e straordinari, non potra' farsi luogo alla sostituzione del personale che sia venuto a mancare".

32

Il Regio D.L. 6 settembre 1921, n. 1588, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, a. 496, (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".

Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361

34

Il Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa sino al compimento della revisione suddetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909 n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795) riguardante il personale assistente alle cattedre complementari".

Testo in vigore dal 17 novembre 1922 al 10 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

10 versioni dal 1910

1910oggi
  1. 16 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 1 dicembre 1924 — 16 dicembre 2010abrogatoper 86 anni
  3. 1 ottobre 1924 — 1 dicembre 1924abrogatoper 2 mesi
  4. 10 novembre 1923 — 1 ottobre 1924per 11 mesi
  5. 17 novembre 1922 — 10 novembre 1923per 12 mesi
  6. 10 dicembre 1921 — 17 novembre 1922per 11 mesi
  7. 19 ottobre 1920 — 10 dicembre 1921per un anno
  8. 27 agosto 1919 — 19 ottobre 1920per un anno
  9. 6 agosto 1918 — 27 agosto 1919per un anno
  10. 2 dicembre 1910 — 6 agosto 1918testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1921 al 17 novembre 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361

    Il Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa sino al compimento della revisione suddetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909 n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795) riguardante il personale assistente alle cattedre complementari".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art104 · fonte del testo

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