Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 6 agosto 1918. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti ne' assistenti; per esse si puo' pero' disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove e' impartito l'insegnamento obbligatorio piu' affine.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 6 agosto 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

10 versioni dal 1910

1910oggi
  1. 16 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 1 dicembre 1924 — 16 dicembre 2010abrogatoper 86 anni
  3. 1 ottobre 1924 — 1 dicembre 1924abrogatoper 2 mesi
  4. 10 novembre 1923 — 1 ottobre 1924per 11 mesi
  5. 17 novembre 1922 — 10 novembre 1923per 12 mesi
  6. 10 dicembre 1921 — 17 novembre 1922per 11 mesi
  7. 19 ottobre 1920 — 10 dicembre 1921per un anno
  8. 27 agosto 1919 — 19 ottobre 1920per un anno
  9. 6 agosto 1918 — 27 agosto 1919per un anno
  10. 2 dicembre 1910 — 6 agosto 1918testo originarioper 8 anni

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art104 · fonte del testo

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