Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1899 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'Amministrazione delle Poste non risponde degli oggetti, ne' dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.

[2]In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di corrispondenze raccomandate, accorda una indennita' di lire 25 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 23 e di lire 5 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 10; ne' e' tenuta ad altri risarcimenti.

[3]((Questo compenso e' dovuto, per regola, al mittente e soltanto in seguito a consenso, per iscritto, di esso, potra' essere corrisposto al destinatario. Il pagamento dovra' aver luogo non piu' tardi di un anno a decorrere dalla data della presentazione del reclamo)).

Testo in vigore dal 31 marzo 1899 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1899

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1889 al 31 marzo 1899. 18 parole tolte, 35 parole aggiunte.

Questo compenso e' dovuto tolto: al destinatario; se per altro egli non ne abbia fatto reclamo entro due mesi dalla spedizione, puo'aggiunto: , per regola, al mittente e soltanto in seguito a consenso, per iscritto, di esso, potra' essere corrisposto al tolto: mittente aggiunto: destinatario. Il pagamento dovra' aver luogo non piu' tardi di un anno a decorrere dalla data della presentazione del reclamo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art39 · fonte del testo

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