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[1]L'Amministrazione delle Poste non risponde degli oggetti, ne' dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.

[2]In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di corrispondenze raccomandate, accorda una indennita' di lire 25 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 23 e di lire 5 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 10; ne' e' tenuta ad altri risarcimenti.

[3]Questo compenso e' dovuto al destinatario; se per altro egli non ne abbia fatto reclamo entro due mesi dalla spedizione, puo' essere corrisposto al mittente.

Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 31 marzo 1899

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art39 · fonte del testo

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