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[1](Art. 12 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

[2]I Consorzi d'irrigazione costituiti dopo la promulgazione della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, dovranno avere, come parte integrante della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.

[3]Ove non esista il catasto geometrico si supplira' infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica e un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.

[4]Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con apposito regolamento le norme con cui dovra' essere costituito il catasto consorziale e dovra' lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art5 · fonte del testo

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