Provvedimento abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
Provvedimento abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
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2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933. 334 parole tolte, 14 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: (Art. 9 legge 5 gennaio 1922, n. 54).
tolto: Gli Istituti di emissione, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, gli Istituti di previdenza, gli Istituti di credito fondiario, le Casse di risparmio, le Banche popolari, gli Istituti di credito agrario di esercizio e di miglioramento sono autorizzati a concedere mutui, per opere a scopo precipuo di irrigazione in conformita' della presente legge e con norme analoghe a quelle stabilite per i mutui della Cassa depositi e prestiti, anche per quanto concerne la delegazione a loro favore della riscossione di contributi consorziali e di sovraimposte comunali e provinciali in deroga a qualunque disposizione di legge, di statuto e di regolamento; e il Ministero di agricoltura potra' consentire alla cessione a loro favore dei contributi statali.
tolto: Il contributo dello Stato, stabilito in base alla spesa prevista nel progetto delle opere approvato dal competente ufficio del Genio civile e dal Ministero di agricoltura, verra' liquidato a cura dell'Ufficio del Genio civile sui lavori annualmente eseguiti, in proporzione dell'impegno preso in base alla spesa prevista.
tolto: Le norme di cui agli articoli 53 e 54 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili anche in materia di canali e di rete di pozzi costruiti a scopo di irrigazione.aggiunto: Testo unico-art. 29
tolto: Nel caso di mutui concessi da Istituti di credito con garanzia di prima ipoteca su tutte o parte delle aree espropriate per la costruzione di opere di irrigazione, l'ipoteca si intendera' estesa legalmente alle opere che verranno costruite e le iscrizioni ipotecarie a garanzia dell'Istituto mutuante saranno valide in ogni caso di fronte a terzi creditori di proprietari di fondi consorziali, per le opere irrigue. Tali mutui non potranno eccedere il 75% del valore delle aree e della spesa prevista per l'esecuzione delle opere. La somministrazione delle somme mutuate avra' luogo ratealmente in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dal competente Ufficio del Genio civile.
tolto: Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
tolto: Il ministro per l'agricoltura
tolto: BERTINI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art29 · fonte del testo
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