Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 dicembre 1926 al 19 aprile 1933. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

[2]I progetti di derivazione che presumibilmente importino una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente approvati dal Genio civile.

[3]Il costo dalle opere verra' stabilito in seguito a collaudo da praticarsi pure dal Genio civile ed a questo Corpo sara' anche affidata la misura della portata delle acque da farsi almeno due volte in tempo di magra. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154

1

Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".

Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907

2

Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1926 al 19 aprile 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1926 al 4 dicembre 1926.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907

    Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art21 · fonte del testo

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