Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1926 al 4 dicembre 1926. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154; art. 8 legge 5 gennaio 1920, n. 54).

[2]Il concorso dello Stato verra' dato, entro i limiti del progetto presentato al Ministro per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese, nell'esecuzione delle opere di cui all'art. 19.

[3]E' reso facoltativo il concorso dei Comuni e delle Provincie, che potra' essere dato, a fondo perduto, o nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

[4]Le opere di cui sopra potranno essere distinte in piu' parti e, a mano a mano che ciascuna di queste giungera' a compimento, sara' ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministro di agricoltura, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capitolo 3° ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sara' fatto dopo un anno dalla data della collaudazione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154

1

Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".

Testo in vigore dal 28 luglio 1926 al 4 dicembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154

    Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art20 · fonte del testo

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