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[1](Art. 2, legge 5 gennaio 1922, n. 54).

[2]Per l'applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a portare a cinque milioni il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura a decorrere dall'esercizio finanziario 1921-922.

[3]Le somme stanziate nei singoli esercizi per tutti i fini predetti che non venissero impegnate per pagamenti di contributi ordinari o di premi o sussidi straordinari o di spese di redazione di progetti, saranno conservate, trasportate ed erogate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art2 · fonte del testo

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