Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 dicembre 1926 al 19 aprile 1933. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 testo unico 22 luglio 1920, n. 1154. Art. 3 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

[2]Il Ministro di agricoltura, con decreto da emanarsi sentito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, potra' concedere, entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, un concorso a privati, a Consorzi d'irrigazione costituiti in conformita' della presente legge, a Comuni e a Provincie per opere di presa eduzione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, compresi i canali, gli apparecchi elevatori e gli impianti elettrici, a condizione che l'acqua ottenuta con l'opera predetta, e destinata a scopo di irrigazione, sia in quantita' non minore di un litro al minuto secondo. 1

[3]Un sussidio potra' essere anche concesso ai Comuni, a quali si propongono di utilizzare per le irrigazioni le acque di fogna mediante l'esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciali progetti approvati dal Ministero di agricoltura, sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni e il Comitato tecnico del Consiglio superiore di agricoltura. 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154

1

Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".

Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907

2

Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1926 al 19 aprile 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1926 al 4 dicembre 1926.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907

    Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art19 · fonte del testo

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