Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 15 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

[2]Le condizioni e le riserve che furono fatte da coloro che formano parte di un Consorzio di irrigazione potranno essere valide nei rapporti fra Consorzio e consorziati; ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi che avessero dei diritti verso il Consorzio.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art11 · fonte del testo

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