Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1922 al 10 agosto 1928. 237 parole tolte, 23 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: (Art. 1, 3 e 9 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 6aggiunto: Testo unico-art. 9
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. tolto: L. 8 ottobre 1916, n. 1336).
tolto: A garanzia dei prestiti indicati al numero 1 dell'art. 5 puo' essere costituito un privilegio speciale sulle cose che serbono a coltivare ed a fornire il fondo, in quanto gia' non siano affette da privilegio legale.
tolto: Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario:
tolto: a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autentico;
tolto: b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' posto il fondo;
tolto: c) che sia iscritto sopra un registro speciale tenuto dal Conservatore delle ipoteche del luogo nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.
tolto: Il detto privilegio puo' essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni 3. Tuttavia puo' essere validamente rinnovato, prima della scadenza, per un altro periodo non maggiore di tre anni.
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non puo' essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'Istituto mutuante.
tolto: Il venditore che ne abbia eseguita la tradizione incorre nelle penalita' previste dall'art. 12, e il compratore e' tenuto a soddisfare il credito dell'Istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore. aggiunto: 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1928, N. 1760