Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1, 3 e 9 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 6 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336).

[2]A garanzia dei prestiti indicati al numero 1 dell'art. 5 puo' essere costituito un privilegio speciale sulle cose che serbono a coltivare ed a fornire il fondo, in quanto gia' non siano affette da privilegio legale.

[3]Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario:

  • a)che esso risulti da un atto scritto, anche se non autentico;
  • b)che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' posto il fondo;
  • c)che sia iscritto sopra un registro speciale tenuto dal Conservatore delle ipoteche del luogo nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.

[4]Il detto privilegio puo' essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata di anni tre. Tuttavia puo' essere validamente rinnovato, prima della scadenza, per un altro periodo non maggiore di tre anni.

[5]In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, puo' essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'Istituto mutuante.

[6]Il venditore che ne abbia eseguita la tradizione incorre nelle penalita' previste dall'art. 12, e il compratore e' tenuto a soddisfare il credito dell'Istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art9 · fonte del testo

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