Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. 167 parole tolte, 23 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: (Art. 30 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536:art. 1aggiunto: Testo unico-art. 5
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. tolto: L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 17 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).
tolto: Agli effetti della presente legge sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:
tolto: 1.° I prestiti agli agricoltori, enti ed associazioni agrarie;
tolto: a) per la conduzione dei terreni, la coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;
tolto: b) per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo;
tolto: c) per pagamenti di canoni e corrisposte di affitto e per spese di assicurazione;
tolto: 2.° Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico e privato deposito; 3.° I prestiti a favore di enti od associazioni agrarie;
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: a) per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;
tolto: b) per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari. aggiunto: 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1928, N. 1760