Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 30 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536: art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 17 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]Agli effetti della presente legge sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:

[3]1.° I prestiti agli agricoltori, enti ed associazioni agrarie;

  • a)per la conduzione dei terreni, la coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;
  • b)per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo;
  • c)per pagamenti di canoni e corrisposte di affitto e per spese di assicurazione;

[4]2.° Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico e privato deposito; 3.° I prestiti a favore di enti od associazioni agrarie;

  • a)per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;
  • b)per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art5 · fonte del testo

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