Il Regio D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1928, n. 1760, come modificato dalla L. 30 maggio 1932, n. 667, ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, degli Istituti indicati dall'art. 14, nonche' delle Casse comunali di credito agrario e saranno anche applicabili, per quanto riguarda l'esercizio del credito agrario, alla Banca nazionale del lavoro".